Informiamo le Aziende associate che, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Edile Industria e dal Contratto Integrativo Provinciale del 28/03/2023, ANCE CUNEO e FENEAL -UIL, FILCA -CISL e FILLEA – CGIL hanno proceduto in data 9 aprile 2024 (vedi verbale allegato 1) alla verifica annuale, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’E.V.R. (elemento variabile della retribuzione) e da tale verifica emerge che 3 dei 4 parametri previsti e, cioè:
- il n. dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- il monte salari denunciato in Cassa Edile;
- le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
risultano positivi, ed il parametro relativo alle ore di Cigo/Cigs operai, come risultanti da banca dati INPS, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo risulta pure positivo, in quanto si è registrata una diminuzione nel raffronto tra i trienni considerati;
L’ammontare dell’E.V.R. riconosciuto a livello provinciale sarà dunque pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 3 marzo 2022 (Vedi tabella A dell’allegato 1).
Ogni impresa iscritta in Cassa Edile dovrà, pertanto, effettuare un calcolo, confrontando il triennio 2023-2022-2021 rapportato al triennio immediatamente precedente 2022-2021-2020, dei seguenti due parametri aziendali:
- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Pe le imprese hanno solo impiegati il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
Inoltre, in considerazione del Verbale di Accordo Collettivo Provinciale – Determinazione Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. – per gli Enti Bilaterali, sottoscritto in data 21/02/2024, per i dipendenti degli Enti Bilaterali della Provincia di Cuneo a cui si applica il CCNL Industria Edile, gli stessi potranno procedere al calcolo dei seguenti parametri “aziendali”, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale, di cui sopra:
per la Cassa Edile si prenderanno a riferimento i seguenti parametri:
- ore di lavoro denunciate sul libro unico (LUL);
- incasso annuo del Contributo Cassa Edile a bilancio, calcolato sulla Massa Salari denunciata;
per l’Ente Scuola Edile/CPT si prenderanno a riferimento i seguenti parametri:
- ore di lavoro denunciate sul libro unico (LUL);
- Incasso annuo derivante dall’1% della Massa Salari denunciata versato dalla Cassa Edile all’Ente Scuole Edile quale contributo denominato “Ente Scuola Edile”.
Qualora dal confronto di cui sopra, i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’Azienda e/o l’Ente Bilaterale provvederà ad erogare, a decorrere dal 1° maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, l’importo dell’E.V.R. facendo riferimento alla Tabella A del Verbale di Accordo Collettivo Provinciale (Verifica e determinazione annuale dell’E.V.R.) del 9 aprile 2024 (vedi allegato 1). Tali importi mensili dovranno essere riconosciuti ai lavoratori a decorrere, come sopra specificato, dal 1° maggio 2024, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2024, che verranno corrisposti in due tranches, di pari importo, delle quali la prima verrà erogata con la retribuzione relativa al mese di maggio 2024 e la seconda con la retribuzione relativa al mese di agosto 2024.
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato.
- Qualora, a livello aziendale e/o di Ente Bilaterale, uno solo dei due parametri risultasse negativo l’Azienda e/o l’Ente Bilaterale applicherà, a decorrere dal 1° maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, l’E.V.R. in misura ridotta facendo riferimento alla Tabella B del Verbale di Accordo Collettivo Provinciale (Verifica e determinazione annuale dell’E.V.R.) del 9 aprile 2024 (vedi allegato 1). Tali importi mensili dovranno essere riconosciuti ai lavoratori a decorrere dal 1° maggio 2024, come sopra specificato, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2024, nelle due tranches sopra indicate, e l’Azienda e/o Ente bilaterale, inoltre, dovrà inviare al più presto un’autodichiarazione all’ANCE CUNEO, alla Cassa Edile ed alle RSU/RSA, ove costituite, utilizzando lo schema riportato in allegato (allegato 2 e allegato 3), attestante il non raggiungimento di un parametro; l’ANCE CUNEO informerà tempestivamente le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, attivando altresì, in caso di richiesta, un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione presentata dall’azienda o dell’Ente Bilaterale.
- L’ invio dell’autodichiarazione all’Ance CUNEO, alla Cassa Edile e alle RSU/RSA ove costituite, per potersi avvalere della possibilità di applicazione dell’E.V.R. in misura ridotta, dovrà avvenire entro la fine del mese di giugno; il mancato rispetto di tale termine o il mancato invio dell’autodichiarazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto, comporta l’obbligo per l’impresa di corrispondere l’E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale (4%).
- Ricordiamo che per le imprese aderenti all’Associazione datoriale firmataria del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l’assistenza di un funzionario da essa incaricato e che la procedura di cui sopra dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell’informativa inoltrata dall’Associazione datoriale di riferimento.
- L’impresa è autorizzata ad applicare in misura ridotta l’E.V.R. al termine della procedura di cui sopra, quindi, una volta effettuata nel corso del confronto sindacale la verifica dell’autodichiarazione presentata, ovvero, quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.
- Precisiamo che, qualora sussistano le condizioni sopra evidenziate per l’erogazione dell’E.V.R. da parte dell’impresa, potrà essere applicata l’aliquota fiscale agevolata (ad oggi pari al 5%), se almeno uno dei parametri sopra descritti, in virtù del raffronto tra i trienni sopra indicati, ha un andamento incrementale (art. 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i.; DM 25 marzo 2016, Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E/2016 e 5/E/2018).
- Si specifica, infine, che l’ E.V.R. in quanto previsto all’interno del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 22/03/2023, depositato secondo le modalità previste dalla legge, rientra nell’ambito dell’applicazione del principio di onnicomprensività ex art.3 del D.L. 318/96.
L’Azienda, per poter usufruire della tassazione agevolata di cui sopra, dovrà procedere, prima dell’effettiva erogazione dell’E.V.R., attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it al deposito della dichiarazione di conformità.
Si allega, per completezza:
All. 1: il verbale di Accordo siglato il 9 aprile 2024
All. 2: autodichiarazione mancato raggiungimento di un parametro (per Aziende)
All. 3: autodichiarazione mancato raggiungimento di un parametro (per Enti Bilaterali)
Per maggiori approfondimenti contattare: Alice Zagami 0171 455418 – a.zagami@confindustriacuneo.it;
Allegati
ALLEGATO_1_Verbale_di_accordo_collettivo_provinciale_-_verifica_e_determinazione_annuale_EApri